
Anno nuovo, codice fattura elettronica nuovo. Dall’1 gennaio devono essere utilizzate le nuove regole diramate dall’Agenzia delle Entrate e contenute nell’ultima specifica tecnica versione 1.6.2.
Vediamo quale novità sono state introdotte, cosa cambia e come aggiornarsi per emettere fatture senza errori per evitare problemi di carattere economico e fiscale.
Codice fattura elettronica: cosa cambia nel 2021
La fattura elettronica nel 2021 cambia nuovamente.
La novità più importante riguarda la modifica e l’attuazione di codici fattura elettronica nuovi da indicare nel documento quando, nello stesso, non è evidenziata l’imposta.
L’altra novità riguarda, infatti, l’aggiunta di 11 nuove tipologie di documento della fattura ordinaria, in aggiunta alle sette originariamente previste.
Ma andiamo per ordine.
Il formato della fattura elettronica prevede l’inserimento di un campo Tipo Documento (TD) nelle informazioni iniziali del file XML, che serve ad indicare il tipo di documento da trasmettere.
Nelle nuove specifiche 2021 dell’Agenzia delle Entrate, i codici per identificare la tipologia di documento aumentano, passando da 7 a 18. Cambiamento che ti consente, ora, di sviluppare fatture differite e nuove tipologie di autofatture.
Con le modifiche apportate, nel 2021 avremo queste tipologie di documenti:
TD01 – Fattura.
TD02 – Acconto/anticipo su fattura.
TD03 – Acconto/anticipo su parcella.
TD05 – Nota di debito.
TD06 – Parcella.
TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno.
TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero (ex art. 17 c.2 Dpr 633/72).
TD18 – Integrazione per acquisto beni intracomunitari (art. 46 DL 331/93).
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto beni (ex art.17 co.2 DPR 633/72).
TD20 – Autofattura denuncia.
TD21 – Autofattura per splafonamento.
TD22 – Estrazione beni da Deposito Iva.
TD23 – Estrazione beni da Deposito Iva con versamento Iva.
TD24 – Fattura differita – art.21 c.4 lett. a (fattura differita di beni corrispondenti ad DDT o a qualsiasi altro documento che ne attesti l’operazione).
TD25 – Fattura differita – art.21 c.4 terzo periodo lett. b (cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente).
TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni – art.36 DPR 633/72.
TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
La tipologia da TD16 a TD19 si riferisce alla trasmissione di documenti riguardanti l’assolvimento dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile. Per questo tipo di fattura, nonostante l’inserimento del codice, la trasmissione all’ Sdi rimane ugualmente facoltativa. Puoi sempre adempiere al regime attraverso l’integrazione della fattura o mediante autofattura.
Tuttavia, identificare il tipo di documento, grazie ai nuovo codice fattura elettronica, è consigliabile (ai fini della dichiarazione annuale), ma non obbligatoria.
Tra l’altro, per identificare il codice giusto per tipologia di operazione sembrano siano necessari altre delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ad esempio, per l’autoconsumo di un bene ammortizzabile, può essere utilizzato sia il codice TD26 (Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni), che il TD27 (Autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa).
Quali sono i nuovi codici?
Detto ciò, torniamo ai codici natura fattura elettronica che devi indicare nei casi in cui non è un’operazione cui viene addebitata l’Iva.
Per quanto riguarda le operazioni non soggette ad Iva, nel 2021 useremo i seguenti codici:
N2.1 – operazioni carenti della territorialità ai sensi degli articoli da 7-ter a 7-septies del dpr 633/72
N2.2 – operazioni non soggette all’Iva per altre ragioni (ad esempio operazioni o somme escluse dal campo di applicazione dell’imposta).
Per le operazioni non imponibili si usano i seguenti codici:
N3.1 – esportazioni.
N3.2 – cessioni intracomunitarie.
N3.3 – cessioni verso la Repubblica di San Marino.
N.3.4 – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
N3.5 – operazioni non imponibili su dichiarazione d’intento del cliente.
N3.6 – altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.
N4 – operazioni esenti.
N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura.
N6.1 – cessione di rottami e altri materiali di recupero.
N6.2 – cessione di oro e argento puro.
N6.3 – subappalto nel settore edile.
N6.4 – cessione di fabbricati.
N6.5 – cessione di telefoni cellulari.
N6.6 – cessione di prodotti elettronici.
N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi.
N6.8 – operazioni settore energetico.
N6.9 – altri casi.
N7 – Iva assolta in altro stato UE; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72).
L’obiettivo alla base di questi cambiamenti è aumentare il grado di dettaglio della documentazione elettronica emessa.
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Dunque, nuovi codici Natura e nuovi codici TD. Insomma, per te imprenditore, cambia poco: devi solo verificare che il software che utilizzi per emettere le fatture elettroniche sia aggiornato alle nuove specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
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